
Lo smaltimento dei RAEE domestici e professionali a Como, provvedere per evitare danni ambientali
22 Luglio 2015|Pubblicato in: smaltimento elettrodomestici, Smaltimento elettrodomestici a Como, Smaltimento RAEE a Como
Spesso, laddove non si provvede ad un attento smaltimento dei RAEE ovvero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e al loro conseguente recupero, si va incontro non solo a danni ambientali sempre più ingenti, ma anche, di conseguenza, a danni sulla salute umana che possono rivelarsi fatali.
Perché quindi organizzarsi per lo smaltimento dei RAEE a Como? Il motivo è presto detto: il progredire della tecnologia e il conseguente diffondersi di prodotti tecnologici indica da un lato un positivo avanzamento della scienza e del benessere, ma dall’altro fa sì che questi prodotti esauriscano il loro ciclo di vita troppo in fretta, solo perché tecnologicamente superati, presentando così la problematica dello smaltimento e del riciclo dei RAEE.
I prodotti tecnologici da smaltire, gli elettrodomestici e tutto ciò che ha un funzionamento elettronico, messi nella categoria dei RAEE, stanno inondando le discariche non solo comasche ma anche italiane. Anche quando i RAEE sono smaltiti correttamente, bisognerebbe comunque controllare che tutte le procedure siano veramente a norma e che si arrivi a fine ciclo dello smaltimento.
Solo ditte autorizzate e certificate possono provvedere allo smaltimento ed al trasporto dei RAEE e le sanzioni, per chi non rispetta le procedure, sono dietro l’angolo.
Per chiarirci le idee, riportiamo di seguito la definizione di RAEE da parte di un documento di Unioncamere. Nell’ambito della definizione, viene anche spiegata la distinzione tra RAEE domestici e RAEE professionali:
“Sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) le apparecchiature elettriche ed elettroniche che ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, e successive modificazioni, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo parte integrante del prodotto, quando (o nel momento in cui) si assume la decisione di disfarsene. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si suddividono in due gruppi: RAEE domestici e RAEE professionali. La definizione di RAEE domestici e RAEE professionali individua le categorie in base alla provenienza del rifiuto e ad alcuni criteri di assimilabilità. Sono considerati RAEE domestici tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche originati da nuclei domestici. Ma anche quelli provenienti da altra attività (commerciale, industriale, istituzionale, ecc.) che per natura e quantità possono essere considerati analoghi a quelli originati dai nuclei domestici. Sono considerati RAEE professionali tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ad attività amministrative ed economiche, la cui fornitura sia quantitativamente importante o le cui caratteristiche siano di uso esclusivo professionale, ovvero apparecchiature che non sono impiegate in casa. La differenza tra RAEE domestici e RAEE professionali riguarda non solo la loro provenienza, ma anche il finanziamento per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento. Infatti, per i RAEE professionali non è prevista l’applicazione di un eco‐contributo su base preventiva, basato cioè sull’applicazione di un contributo al momento dell’immissione sul mercato.
Il produttore sostiene dei costi solo nel momento in cui il cliente richiede il ritiro dell’AEE da smaltire, cioè quando questo è diventato rifiuto. La responsabilità per il fine vita delle apparecchiature professionali va ulteriormente distinta: – RAEE professionali storici ‐ apparecchiatura immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 2 ‐ gli oneri di smaltimento sono a carico del soggetto detentore il RAEE professionale (Ente / Impresa). La responsabilità finanziaria del produttore è prevista solo nel caso in cui, contestualmente alla vendita di una AEE nuova, egli ritiri un RAEE storico del medesimo tipo e funzione (limite di peso fino a due volte quella consegnata).
– RAEE professionali nuovi ‐ apparecchiatura immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010 la responsabilità finanziaria è a carico del produttore.
Il Decreto Legge 30 Dicembre 2009, n. 194 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”) convertito nella legge 26 febbraio. 2010, n. 25, ha previsto la proroga dell’entrata in vigore del regime di responsabilità individuale dei produttori fino al 31 Dicembre 2010. Guida alla gestione dei RAEE Luglio 2011 8 le obbligazioni di legge individualmente o attraverso l’adesione ad un sistema collettivo.”
Fonte: Unioncamere, Greenreport
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